Riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con un’anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni

La risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno chiarisce alcuni aspetti interpretativi dell’agevolazione.

gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico devono avere:

  • un’anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;
  • il certificato di rilevanza storica
  • l’annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità

determinare l’anzianità dell’autoveicolo e del motoveicolo, ancorché non espressamente previsto dal comma 1-bis dell’art. 63 legge n. 342 del 2000, occorre far riferimento alla data di prima immatricolazione del veicolo in Italia o in altro Stato

Il certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo deve essere rilasciato da uno dei seguenti registri:

  • ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT e Italiano Alfa Romeo, per gli autoveicoli;
  • Storico FMI, per i motoveicoli.

Detti registri sono individuati dall’art. 60, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il quale stabilisce che l’iscrizione in uno di essi è presupposto indispensabile affinché un veicolo rientri “nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico”

L’ulteriore condizione richiesta dal citato comma 1-bis dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, è che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

I contribuenti interessati devono, pertanto, presentare la domanda di aggiornamento della carta di circolazione al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, così da ottenere l’annotazione prescritta dalla norma in esame.

Le regioni, oltre ad assumere ogni idonea iniziativa volta a consentire la completa ed agevole conoscenza delle novità introdotte dalle norme in esame al fine di permettere ai contribuenti il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, dovranno riconoscere l’agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall’art. 3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.

Occorre, infatti, considerare che l’annotazione relativa al riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione dei veicoli costituisce un adempimento che non era stato mai richiesto in precedenza, per cui molti contribuenti non solo al 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 1048, della legge n. 145 del 2018 – ma anche al 31 gennaio 2019 – data della prima scadenza della tassa – potevano non essere ancora in possesso di una carta di circolazione contenente la prescritta attestazione.

La riduzione del 50 per cento dell’importo della tassa automobilistica deve essere riconosciuta anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, dotati di certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione “adibiti ad uso professionale”.

Si sottolinea in ultimo che la tassa automobilistica, come più volte precisato dalla Corte Costituzionale, non può, dunque, allo stato, ritenersi “tributo proprio della regione”. Si invitano, pertanto, le regioni a tener conto dei principi enucleati dalla Corte Costituzionale

Non esitate a contattarci se necessario aggiornamento della carta di circolazione

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