Guida alle targhe non conformi: sanzioni e consigli utili

Hai mai pensato di sostituire la targa del tuo veicolo acquistandola sul web? ⚠️ Non farlo!

Scopri perché è fondamentale seguire le procedure corrette in caso di smarrimento o deterioramento della tua targa e quali sono le sanzioni che potresti affrontare per una targa non conforme al Codice della Strada.

Circolare con una targa non conforme alle normative del Codice della Strada può avere conseguenze serie, sia in termini di sanzioni amministrative che, in casi estremi, di implicazioni penali. È essenziale comprendere le regole e agire di conseguenza per evitare complicazioni legali.

Normativa di riferimento

Il Codice della Strada, agli articoli 98, 100 e 102, stabilisce le norme relative alla corretta immatricolazione e utilizzo delle targhe sui veicoli. La normativa richiede che le targhe siano conformi alle caratteristiche dimensionali e costruttive specificate, e che siano chiaramente leggibili e correttamente posizionate.

Sanzioni Amministrative

1. Circolazione con targa non conforme (Art. 100, comma 10 C.d.S.)

  • Chi circola con un veicolo munito di targa che non rispetta le dimensioni o le caratteristiche costruttive previste dalla legge, oppure con una targa non chiaramente leggibile, è soggetto a una sanzione amministrativa.
  •   La multa può variare da un minimo di 87 euro a un massimo di 344 euro, a seconda della gravità dell’infrazione e delle circostanze specifiche.

2. Circolazione con targa contraffatta (Art. 100, comma 12 C.d.S.)

  • La circolazione con un veicolo munito di targa contraffatta, laddove non venga contestata la contraffazione all’agente, è punita con una sanzione amministrativa.
  • In questo caso, la multa può raggiungere fino a 1.734 euro e può comportare la sospensione della carta di circolazione per un periodo che può arrivare a un anno.

Conseguenze penali

3. Contraffazione della targa (Art. 100, comma 14 C.d.S. e Art. 489 c.p.)

La contraffazione delle targhe può comportare sanzioni penali, inclusa la reclusione fino a tre anni.

Importanza di procedere correttamente

In caso di smarrimento o deterioramento della targa, è fondamentale seguire le procedure corrette:

  • Denuncia alle autorità: Segnalare immediatamente lo smarrimento o il deterioramento alle autorità competenti.
  • Richiesta di sostituzione: Avviare le pratiche per ottenere una nuova targa presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile o presso un’agenzia autorizzata, uno STA Sportello Telematico dell’Automobilista come quello Cos.

Evita soluzioni Fai-da-Te

È fortemente sconsigliato acquistare targhe non conformi da rivenditori online come si possono trovare sul Web. Queste targhe, seppur riportanti correttamente la sequenza alfanumerica, non rispettano le normative in termini di dimensioni, materiali e caratteristiche costruttive, esponendo il conducente a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a conseguenze penali.

Assicurarsi in buona sostanza che la propria targa sia conforme alle normative del Codice della Strada è cruciale per evitare sanzioni e complicazioni legali. Per un supporto professionale o se hai necessità di ottenere una nuova targa di immatricolazione a seguito di smarrimento o deterioramento delle targhe non esitare a contattarci. Cosmilano è uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato STA Sportello Telematico Automobilista. In soli 15 minuti saremo in grado di consegnarti la nuova targa. Affidati a Cos, velocità, professionalità e competenza. Vieni a trovarci nelle nelle nostre sedi di Milano Zona San Siro o Monza Zona Triante.

Casi Particolari: La sentenza n. 1560 del 16 gennaio 2020

Una sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione V, ha chiarito i confini tra sanzioni amministrative e penali per la circolazione con targhe non conformi. Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che l’utilizzo di una targa che riproduce correttamente la sequenza alfanumerica della targa originale, ma che non rispetta le caratteristiche dimensionali e costruttive, non costituisce reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

La decisione ha sottolineato che, in assenza di falsificazione dei dati identificativi della targa, l’infrazione ricade sotto la competenza delle sanzioni amministrative e non penali.

Cassazione: non è reato circolare con una Targa di prova riprodotta correttamente ma non conforme nelle fattezze

Questa decisione della Corte di Cassazione ha chiarito che l’utilizzo di una targa che riproduce la sequenza alfanumerica corretta ma non rispetta le normative dimensionali non costituisce reato penale, ma è soggetto a sanzioni amministrative. Sebbene questa decisione riguardasse specificamente le targhe di prova, può essere considerata un precedente per situazioni simili riguardanti altre tipologie di targhe.

I fatti del caso

L’indagato, fermato per un controllo stradale, circolava con una targa di prova che riproduceva correttamente la sequenza alfanumerica della targa originale, ma che non aveva le dimensioni e le caratteristiche costruttive richieste dalla normativa. La targa originale, deteriorata, era custodita all’interno del veicolo. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato l’istanza di riesame dell’indagato contro il decreto di convalida del sequestro della targa, emesso dal Pubblico Ministero (PM) per il presunto delitto di uso di atto falso (art. 489 c.p.).

Il ricorso e le argomentazioni della difesa

L’indagato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la condotta rilevabile doveva essere sanzionata come violazione amministrativa ai sensi dell’art. 100, comma 10 del Codice della Strada (C.d.S.) e dell’art. 2 del D.P.R. 474/2001. La difesa ha argomentato che il delitto di uso di atto falso presuppone la modifica dei dati identificativi della targa o la creazione di una nuova targa con una sequenza alfanumerica inesistente, situazioni non riscontrabili nel caso in esame.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la targa sequestrata, pur non conforme nelle fattezze, riportava correttamente i dati identificativi della targa originale. La sostituzione della targa deteriorata con una nuova di dimensioni e costruzioni non regolamentari non costituisce reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, in quanto non vi è stata alterazione dei dati identificativi.

Secondo la Corte, l’art. 100 del C.d.S. distingue tra sanzioni amministrative e penali: il comma 12 prevede sanzioni amministrative per la circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta senza contestazione della contraffazione, mentre il comma 14 sanziona penalmente la contraffazione della targa come certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.

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