RAEE: Nuove semplificazioni e obblighi per Distributori e Installatori
Nota di chiarimento del Centro di Coordinamento RAEE sulla Legge 166/2024
Ne abbiamo già parlato nel nostro precedente articolo, oggi Il Centro di Coordinamento RAEE ha pubblicato una nota interpretativa per chiarire le novità introdotte dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, che converte il decreto “Salva Infrazioni” (DL 16 settembre 2024, n. 131). Le nuove disposizioni semplificano gli adempimenti per la raccolta e la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), riducendo gli oneri burocratici per gli operatori della distribuzione, compresi i retailer fisici e online, gli installatori e i centri di assistenza tecnica.
Principali Novità Normative
- Eliminazione dell’Obbligo di Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la Categoria 3bis
L’iscrizione all’Albo non è più necessaria per il deposito preliminare e il trasporto dei RAEE. Tuttavia, i luoghi di deposito devono essere registrati presso il Centro di Coordinamento RAEE. La mancata iscrizione comporta l’impossibilità di usufruire delle semplificazioni e potrebbe configurare una gestione non autorizzata dei rifiuti, con gravi conseguenze legali. - Semplificazione della Comunicazione Annuale dei Dati
I distributori iscritti al CdC RAEE che utilizzano il servizio di ritiro gratuito offerto dal Centro non devono più comunicare annualmente i dati relativi ai RAEE gestiti. L’obbligo permane solo per i depositi che non beneficiano di tale servizio. - Documentazione di Trasporto
Abolita la triplice copia dei moduli di trasporto previsti dai decreti del 2010 e 2016, sostituiti da un Documento di Trasporto (DDT) semplificato. Questo DDT, scaricabile dal portale del CdC RAEE, attesta il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. - Conferma dei Requisiti per i Depositi Preliminari
I depositi devono essere idonei, pavimentati, protetti da agenti atmosferici e separare i rifiuti pericolosi dagli altri. - Modalità di Trasporto e Consegna dei RAEE
Il trasporto dai depositi ai centri di raccolta o impianti di trattamento autorizzati può avvenire ogni tre mesi o al raggiungimento di 3.500 kg per raggruppamento, con un deposito massimo di un anno. - Obbligo di Informazione per i Consumatori
I distributori devono informare chiaramente i consumatori sulla gratuità del ritiro dei RAEE. Tale comunicazione deve essere visibile nei locali commerciali e sui siti di vendita online.
Conclusioni
Queste novità mirano a semplificare gli adempimenti, promuovendo una gestione più efficiente e conforme dei RAEE. È fondamentale che gli operatori adottino queste nuove misure per evitare sanzioni.
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