Qui. Vademecum gratuito per gestione corretta del FIR e Registro!
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Le aziende che effettuano un’attività legata alla produzione o trasporto dei rifiuti devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio della provincia di competenza.

Requisiti da soddisfare

ONORABILITA’

Il requisito dell’onorabilità deve essere soddisfatto sia  legale rappresentante dell’azienda o titolare di ditta individuale che, ove necessario,  dal responsabile tecnico

IDONEITÀ TECNICA

Il requisito di idoneità tecnica dei veicoli nonché ’idoneità finanziaria sono da soddisfare solamente per talune categorie di iscrizione quali veicoli , attrezzature, dipendenti per categorie 1,4,5,8 (vedi sotto)

CAPACITA’ PROFESSIONALE (approfondimento)

Il RESPONSABILE TECNICO deve essere in possesso di titolo abilitativo (attestato capacità professionale) che si acquisisce svolgendo un esame che varia a seconda delle categorie. Può essere anche esterno all’azienda

IDONEITÀ FINANZIARIA

Obbligo per le attività:

1. Trasporto rifiuti pericolosi (ad eccezione procedure semplificate)
2. Intermediazione e commercio senza detenzione
3. Bonifica
4. Bonifica beni contenenti amianto
fidejussione bancaria e/o assicurativa per gli importi di cui alla Delibere del Ministero della durata di cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell’iscrizione, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia della fideiussione stessa; decorso il termine di due anni la garanzia si estingue automaticamente.

Riduzioni del 40 % per le aziende certificate ISO 14001
Riduzioni del 50 % per le aziende registrate Reg. CE 1221/2009

Individuare la categoria di iscrizione (qui le più importanti)

categoria 1

raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento meccanizzato, centri di raccolta

categoria 2-bis

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212 , comma 8,del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

sottocategoria 2-ter

iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018.

categoria 3-bis

distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del 08 marzo 2010, n. 65

categoria 4

raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

sottocategoria 4-bis

imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della L.4/8/2017, n. 124

categoria 5

raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

categoria 6

imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194 , comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

categoria 7

operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali  merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

categoria 8

Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

categoria 9: bonifica di siti;

categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto

Nell’ambito di ogni categoria sono previste delle specifiche classi dimensionali in base alla popolazione complessivamente servita e/o alle tonnellate annue di rifiuti gestiti

Le varie categorie sono divise in classi, i cui criteri sono: popolazione servita (Categoria 1) – t/anno di rifiuti trattati (Categorie 4, 5, 6, 7, 8), valore economico (Categorie 9, 10):

Categoria 1 (salvo alcune sottocategorie):

a) superiore o uguale a 500.000 abitanti
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
f) inferiore a 5.000 abitanti

Le categorie dalla 4 alla 8 ed alcune sottocategorie della cat.1:
a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 t
b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t

Le categorie 9 e 10 in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre euro 9.000.000,00 – b) fino a euro 9.000.000,00 – c) fino a euro 2.500.000,00
d) fino a euro 1.000.000,00 – e) fino a euro 200.000,00

Individuare i veicoli e le rispettive caratteristiche tecniche che effettueranno il trasporto rifiuti

Nella sezione Approfondimento tratteremo altresì la materia relativa al FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) e del Registro Carico e scarico

Innanzitutto bisogna individuare la categoria di iscrizione,  verifica classi di cose da trasportare, classificazione ed assegnazione del codice CER e nei casi previsti rilevare caratteristiche tecniche dei veicoli di trasporto rifiuti

  • Fotocopia documento identità legale rappresentante dell’impresa
  • Copia delle carte di circolazione dei veicoli che trasportano rifiuti
  • Visura CCIAA

Oltre alle informazioni di massima per iniziare ad istruire la pratica è bene conoscere quale sia il servizio per iscrizione albo gestori ambientali.

La COS si propone ad aziende produttive e commerciali per attività di consulenza finalizzate ad una gestione aziendale attenta alle problematiche ambientali che si generano nell’ambito della gestione dei rifiuti, dei compiti del responsabili tecnico

CONSULENZA NORMATIVA

  • Analisi dello stato autorizzativo attuale relativamente agli adempimenti normativi
  • Verifica della corretta attribuzione dei codici CER
  • Istruzione del personale incaricato per la corretta compilazione e gestione dei formulari di trasporto e Registri di Carico e Scarico.

    Trovi qui utile vademecum

  • Sopralluoghi periodici per verifica della corretta gestione
  • Costante aggiornamento sulle normative in materie ambientali.

CONSULENZA PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

  • Compilazione e consegna alla CCIAA di competenza del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) relativo ai rifiuti gestiti
  • Predisposizione ed assistenza per l’ottenimento delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di trasporto di rifiuti in Conto Terzi (Cat. 1,2,3,4,5)
  • Predisposizione ed assistenza per l’ottenimento delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di trasporto di rifiuti in Conto Proprio (Conto Proprio)
  • Gestione di trasporti di rifiuti transfrontalieri

CONSULENZA TECNICA:

  • Classificazione ed assegnazione del codice CER
  • Studio delle soluzioni per la gestione dei rifiuti recuperabili e non

FORMULARI IDENTIFICAZIONE dei RIFIUTI

Abbiamo predisposto un  breve e utile vademecum per aiutare le imprese a gestire correttamente  il FIR e il REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del
flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di
destinazione.
E’ sempre obbligatorio qualora un ente o un’impresa intendano movimentare un
rifiuto.
I formulari di identificazione devono essere stampati e numerati da tipografie
autorizzate dal Ministero (gli estremi dell’autorizzazione sono riportati sui
moduli) e vidimati gratuitamente prima del loro uso dall’Agenzia delle Entrate o
dalle CCIAA; il loro acquisto da parte dell’utilizzatore, è soggetto alla normativa
sugli stampati fiscali pre-numerati e tale operazione d’acquisto deve essere
annotata sul registro IVA-acquisti prima dell’utilizzo.

Contiene
• Nome e indirizzo del produttore/detentore;
• Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
• Impianto di destinazione;
• data e percorso dell’instradamento;
• nome e indirizzo del destinatario.

Si emette
• Sia per pericolosi che per non pericolosi
• Sia per rifiuti destinati a recupero che a smaltimento
• Uno per ogni rifiuto

Il formulario (vidimato) può essere emesso indifferentemente dal produttore/
detentore del rifiuto o dal trasportatore dei rifiuti oggetto di trasporto.
Deve essere emesso da apposito bollettario a ricalco oppure, per l’utilizzo con
strumenti informatici, su carta a modulo continuo a ricalco.
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato
dal PRODUTTORE o dal DETENTORE dei rifiuti e controfirmato dal TRASPORTATORE. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore entro e non oltre 3 mesi. In caso di mancata ricezione il produttore deve darne comunicazione alla Provincia competente.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
L’intermediario riceve copia fotostatica del formulario.
I formulari costituiscono parte integrante del registro di carico/scarico.

Esclusioni
• trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale;
• soggetto che gestisce il servizio pubblico
• trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario (non più di 5 volte l’anno, che non eccedano la q giornaliera di 30 kg/l)
• trasporto di rifiuti speciali di cui all’art. 184, c. 3, l. a) (agricole, agro-ind.li, silvicoltura…),
effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario (vedi sopra) per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero ai sensi dell’art.183, comma 1, lettera pp), con apposita convenzione.
• Per il trasporto di rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto
• movimentazione dei rifiuti all’interno di aree private (non è considerata trasporto)
• movimentazione tra fondi appartenenti alla stessa azienda agricola (così come da comma 12) o da propri fondi a sito consorzio/cooperativa;
• Attività in forma ambulante (art. 266 c. 5)

Sostituzioni
• Per i soggetti obbligati al registro c/s, ove sostituito dal documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale)
• spedizioni transfrontaliere: il formulario è sostituito anche nella tratta nazionale
• Trasporto di rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, pulizie, sanificazioni, deratizzazione, ecc.., (nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività) dal luogo di effettiva produzione alla sede: può essere sostituito da specifico DDT
• Scheda DM 65 x RAEE
• Fir giornaliero metalli e documento unico spurghi
• Per le attività di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, per il trasporto del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili (viene emesso il DDT)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

MODELLO A
✓Produttori
✓Trasportatori
✓Destinatari
✓Intermediari con detenzione

MODELLO B
✓Intermediari senza detenzione

Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1°aprile 1998, n. 148, nonché le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Contiene
• Quantità
• Natura e origine
• Quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero
• Estremi del formulario

Il registro di carico e scarico rifiuti va tenuto presso la sede dell’impianto di produzione e/o di destino (per i trasportatori presso la sede operativa dell’azienda) e va conservato per tre anni dalla data dell’ultima annotazione effettuata (ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione);

  •  Occorre conservare insieme al registro le copie dei formulari di identificazione.
  • Sul registro di carico e scarico rifiuti vanno annotate tutte le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che si producono, trasportano smaltiscono o recuperano.
  • Nella stessa ubicazione può essere tenuto un unico registro per più attività purché tutte indicate nel frontespizio

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

  • Il registro di carico e scarico rifiuti DEVE essere preventivamente vidimato presso la CCIAA di competenza (ovvero
    provincia in cui è sito l’impianto presso il quale il registro sarà in uso oppure la provincia in cui è sita
    la sede LEGALE dell’azienda);
  • La vidimazione è soggetta al pagamento di diritti di segreteria CCIAA (attualmente 25 euro/registro
    indipendentemente dal numero delle pagine);
  • E’ consentito l’uso di blocco rilegato, moduli continui o carta formato A4;
  • Il registro di carico e scarico rifiuti deve essere numerato, vidimato e gestito con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA;
  • Può essere tenuto per mezzo di strumenti informatici;
  • Deve essere reso disponibile in qualsiasi momento per il controllo da parte delle autorità preposte
    (ARPA, Polizia Provinciale, NOE, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, ecc…);
  • I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede
    dell’impresa copia dei dati trasmessi

Abbiamo predisposto un  breve e utile vademecum per aiutare le imprese a gestire correttamente  il FIR e il REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la
corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della
normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa», in maniera
EFFETTIVA CONTINUATIVA, come stabilito dalle Delibere del C.N. e in relazione alle categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale

I requisiti del responsabile tecnico consistono in

a)Idonei titoli di studio
b)Esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione
c)Idoneità di cui all’art. 13 (verifiche sulla formazione)

Può essere:
✓Legale rappresentante
✓Lavoratore dipendente
✓Professionista esterno (nei limiti previsti dalle Delibere del C.N.). La Cos può anche fornire servizio di responsabile tecnico

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