Tutto ciò che devi sapere sulle recentissime modifiche per ottenere la Targa Prova

Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 2001, n. 474:

Il panorama normativo italiano relativo alle autorizzazioni di circolazione di prova subisce significative modifiche con le ultime modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 2001, n. 474 . Le novità entreranno in vigore il 29 febbraio 2024 riguardano diversi aspetti, dall’ambito di applicazione alle procedure di rilascio e revoca delle autorizzazioni stesse. Analizziamo nel dettaglio le principali modifiche apportate.

1. Estensione dell’ambito di applicazione

In base alle disposizioni del decreto-legge coordinato con legge di conversione del 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l’autorizzazione alla circolazione di prova è concessa esclusivamente a specifici soggetti. Questi includono le fabbriche costruttrici di veicoli a motore, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, nonché i commercianti autorizzati di tali veicoli. In aggiunta, possono ottenere tale autorizzazione le aziende coinvolte nel trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio, per tragitti non superiori a 100 chilometri.

Altre categorie di soggetti ammissibili comprendono le fabbriche costruttrici di carrozzerie e pneumatici, così come le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e rimorchi. Quest’ultima autorizzazione si applica specificamente quando l’applicazione di tali sistemi o dispositivi richiede un aggiornamento della carta di circolazione secondo le disposizioni dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, e le sue successive modifiche.

Infine, gli esercenti di officine di riparazione e trasformazione, anche per conto proprio, rientrano anch’essi tra i soggetti idonei a ottenere l’autorizzazione alla circolazione di prova.

2. Commisurazione alle Risorse Umane

Una parte fondamentale delle nuove disposizioni che introduce “Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, è in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell’insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.”

3. Procedimenti telematici obbligatori

Una delle innovazioni più significative riguarda i procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova, che devono essere gestiti esclusivamente in via telematica. Questa digitalizzazione dei processi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche, mira a rendere più efficienti le pratiche amministrative.

4. Revoca automatica in caso di cambiamenti

Viene introdotta la revoca automatica dell’autorizzazione in caso di cambiamenti nei presupposti per cui è stata rilasciata. Il titolare è tenuto a restituire l’autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La circolazione su strada con un’autorizzazione revocata non è consentita.

5. Posizionamento della targa di prova

Per i veicoli già immatricolati su cui viene collocata la targa di prova, viene stabilito che questa debba essere posizionata nella parte posteriore del veicolo in modo ben visibile, senza oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o la targa ripetitrice.

6. Procedure in caso di smarrimento o deterioramento

L’articolo 3 introduce dettagliate procedure in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento o distruzione dell’autorizzazione o della targa di prova. Il titolare è tenuto a fare denuncia entro 48 ore agli organi di polizia in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

Conclusioni e Azioni Consigliate

Queste modifiche al decreto mirano a garantire un maggior controllo e una gestione più efficiente delle autorizzazioni di circolazione di prova. Aziende e enti interessati dovrebbero prendere in considerazione la digitalizzazione dei loro processi per conformarsi alle nuove disposizioni e assicurarsi di essere a conoscenza delle nuove limitazioni e procedure.

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