Chiarimenti su trasporto merci conto terzi dopo regolamento europeo 1055

Con circolare del 13 maggio 2022 il MIMS (Ministero Mobilità Sostenibile) ha chiarito aspetti legati all’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci. Ci sono importanti novità sulla dimostrazione dei  requisiti per iscrivere l’impresa all’Albo Conto terzi e al REN. Dalla disponibilità dei veicoli (ora anche un solo Autocarro) alla necessità di richiedere licenza comunitaria anche per veicoli da 2 a 3,5 tonn. per il trasporto internazionale di merci.

Vediamo in maniera sintetica quali i punti nevralgici della nuova circolare

Requisito di stabilimento e veicoli

Occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siamo presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato e da lì svolgano la loro attività di trasporto. Chiarito e rapportato le disposizioni relative all’esistenza di una sede effettiva e stabile. Nulla sostanzialmente è stato modificato in relazione ai luoghi di conservazione della documentazione inerente l’impresa. Per quanto riguarda la condizione relativa alla disponibilità dei veicoli, in attesa dell’applicazione dell’obbligo di registrazione al REN dei veicoli in disponibilità a titolo di noleggio senza conducente e dall’emanazione delle nuova direttiva europea in materia, l’impresa deve dimostrare di avere immesso o di avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà o noleggio/leasing. Relativamente al noleggio senza conducente, la disponibilità del veicolo deve essere dimostrata, su base continuativa, attraverso un contratto della durata di almeno sei mesi, registrato presso Agenzia Entrate.

Relativamente al requisito di stabilimento, la nuova definizione fa riferimento all’attività amministrativa e commerciale svolta dall’impresa di trasporto nei locali. Tale dizione, non facendo più esplicito riferimento ad una sede operativa, induce a ritenere che non sia più necessario per l’impresa indicare un luogo dove viene effettuata l’attività di natura tecnica relativa alla gestione dei veicoli, ma è sufficiente dichiarare che viene svolta all’interno dello Stato membro di stabilimento.

L’impegno che le imprese assumono è quello di far ritornare, al più tardi entro sotto settimane dalla partenza, ciascun veicolo a disposizione a qualsiasi titolo presso una delle sedi ai attività in Italia.

Il requisito dello stabilimento deve comunque essere dimostrato attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Per le nuove iscrizioni unitamente alla domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci. Per le imprese che alla data del 17 aprile 2022 erano già titolari di autorizzazione la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata al primo rinnovo utile dell’idoneità finanziaria.

Idoneità finanziaria

Ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:

  • euro 9.000 per il primo veicolo a motore utilizzato
  • euro 5.000 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonn.
  • euro 900 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonn.

Se impresa ha disponibilità un solo veicolo da 1,5 a 3,5 tonnellate, l’ammontare dell’idoneità finanziaria è di euro 9.000. Eventuali altri veicoli appartenenti alla medesima fascia corrispondono ciascuno ad un valore da dimostrare pari a 900 euro.

Come si dimostra?

  • Attestazione del revisore contabile sui conto dell’azienda
  • Fideiussione di banca, assicurazione o intermediario finanziario autorizzato, sotto forma di garanzia
  • Polizza assicurativa di responsabilità professionale

Idoneità Professionale

E’ ulteriore requisito per Imprese di autotrasporto merci conto terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonn.

Il preposto ora gestore dei trasporti può essere persona interno o esterno all’azienda di autotrasporto

Oltre all’idoneità professionale ora corre obbligo, per i trasporti internazionali di merci con massa a carico tecnicamente ammissibile che supera le 2,5 tonnellate, anche di licenza comunitaria. Il gestore dei trasporti designato che ha in disponibilità esclusivamente veicoli la cui massa supera le 2,5 e fino a 3.5 tonn. , che sia titolare di idoneità professionale valido solo per il trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci. Se il gestore dei trasporti dimostra di aver lavorato presso imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anni precedente il 20 agosto 2020 viene riconosciuto il diritto al rilascio dell’attestato di idoneità professionale dispensato dal prescritto esame

I gestori dei trasporti che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore ai fini del conseguimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, devono sostenere esame semplificato (integrativo). L’ammissione a sostenere il citato esame semplificato è condizionata al fatto che il soggetto interessato abbia assolto obbligo scolastico. Se invece non ha diploma prima di accedere all’esame deve frequentare corso integrativo relativo alla sola parte internazionale. Se invece in possesso attestato di frequenza del corso di formazione conseguito dopo il 2 agosto 2020 per conseguire attestato internazionale dovrà sostenere il relativo esame, comprendente anche la parte internazionale e, se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto, frequentare il previsto corso di formazione di 150 ore.

Ti supportiamo nell’effettuare l’iscrizione all’albo autotrasportatori o svolgere il corso di formazione.

CONDIVIDI ARTICOLO