La circolare del Ministero dell’Interno del 4 settembre 2020 disciplina sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Proviamo qui a sintetizzarne il contenuto, tuttavia potrete trovare il testo integrale della circolare con evidenza dei passaggi importanti.
L’obbligo della qualificazione iniziale e della formazione periodica è imposto per la circolazione sia in ambito UE che SEE, nell’esercizio di ogni attività di guida, anche non professionale su veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E,C, CE, D1, D1E, D e DE. Pertanto, salvo i casi di esenzioni e deroghe specifiche di cui si dirà più avanti, l’obbligo si applica a tutte le categorie di veicoli, anche ai veicoli immatricolati come uso speciale, per trasporti specifici per cui è richiesta una delle patenti indicate. Si applica, altresì, alle macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.
Si deve ritenere obbligato alla CQC qualsiasi persona, fatte salve le deroghe di cui di dirà più avanti, che, nel territorio dell’Unione o
SEE si ponga alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una delle patenti di guida sopra richiamate.
Per effetto del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del D.lgs. 286/2005, come modificati dal D.lgs. 50/2020,l’obbligo della CQC, fatte salve le deroghe di cui si dirà più avanti, è richiesto per qualsiasi trasporto, anche non professionale, di cose o di persone, svolto da un conducente impiegato per la guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D e DE, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale.
DEROGHE ALL’OBBLIGO CQC è stato aggiornato l’elenco dei soggetti esenti dalla CQC nel nostro Paese. Di seguito, si riporta l’elenco sintetico dei conducenti oggetto della modifica normativa che viaggiano in deroga quando si trovano alla guida dei seguenti veicoli
utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; rispetto all’analoga esenzione della norma previgente, sono stati aggiunti quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali, anche fuori dell’ambito di specifiche operazioni di salvataggio;
• utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali. Rispetto al testo previgente, è stata eliminata la condizione per cui il trasporto doveva essere eseguito oltre che per fini non commerciali, anche a fini privati. Per effetto della modifica, per esonerare il conducente dalla qualificazione iniziale e dalla formazione periodica, è sufficiente che il trasporto venga eseguito a fini non commerciali (senza scopo di lucro), anche se svolto non per fini personali
• che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente. Questa ipotesi non ha subito modifiche rispetto al testo previgente. Tuttavia, per effetto delle nuove ipotesi di deroghe introdotte dalle modifiche, si ritiene opportune sottolinearne il contenuto ritenendo ragionevole che possano essere esclusi tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Tuttavia, per essere esente dagli obblighi, il conducente non deve essere stato assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale, ed il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività.