- File BILANCIO + NOTA INTEGRATIVA (formato XBRL)
- File VERBALE ASSEMBLEA (formato in alternativa PDF/A, PDF,WORD)
- eventuali RELAZIONI: GESTIONE, SINDACI, REVISORI (formato come sopra)
Anche per il Bilancio la CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi, richiede la firma digitale del Legale Rappresentante per il deposto presso il Registro Imprese, lo stesso obbligo per numerose Camere di Commercio d’Italia, per questo vi chiediamo di contattarci per tempo in modo di organizzare il rilascio dello strumento di Firma Digitale per soggetti che ne sono sprovvisti.
Vista l’emergenza Covid-19 con il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in vigore dal 17 marzo 2020, diamo conto della proroga del termine di convocazione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci, Il Decreto dà facoltà alle società di convocare l’assemblea annuale di approvazione del bilancio entro il termine più ampio di 180 giorni (quindi quest’anno entro il 28 giugno 2020 per le società con esercizio solare).
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2020 è la versione “2018-11-04”
Nel caso in cui il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento approvato dall’assemblea, è comunque sempre possibile, per qualsiasi annualità, depositare il prospetto contabile e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A, definita doppio deposito formato (XBRL e PDF/A)”.
Anche la tassonomia 2018-11-04, come la tassonomia precedente, consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:
· Stato Patrimoniale · Conto Economico · Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa).
La Nota Integrativa del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.
a) le società quotate in mercati regolamentati (Per mercati regolamentati si dovrebbero intendere, in mancanza d’interpretazioni ufficiali, sia quelli italiani autorizzati che quelli esteri riconosciuti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998), intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino (per esempio le obbligazioni); b) le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali ciò vale anche per il bilancio consolidato; c) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; d) le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.
Non sono inoltre disponibili le tassonomie per le seguenti fattispecie, che non possono depositare il bilancio in formato XBRL, considerato che il file XBRL sicuramente non rispetta le norme specifiche di legge:
- Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia
- Bilancio sociale
- Bilancio consolidato di società di persone
- Consorzi confidi
- Bilancio finale di liquidazione
Nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c., i prospetti contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario ove previsto) e/o la Nota Integrativa in formato PDF/A dovranno essere allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL. Si ricorda che non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2434-bis c.c., in analogia a quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino: “Non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea” (Corte d’Appello, Torino, 24/08/2000)
Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.). Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo
La sottoscrizione digitale del documento deve essere effettuata esclusivamente in modalità CAdES, formato che permette di firmare qualsiasi tipo di file e che prevede la creazione di una “busta”, generando un file con estensione .p7m, come richiesto dalla normativa, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso software idonei in grado di “sbustare” il documento sottoscritto. La firma PADES non genera un file con estensione .p7m e pertanto non deve essere utilizzata.
a) in originale informatico (art. 21, comma 2, del d.lgs 82/2005). In questo caso il file deve essere firmato digitalmente dal presidente e dal segretario dell’assemblea (ove tale figura sia obbligatoria).
b) o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo. In questo caso il verbale, riproducendo l’originale cartaceo tratto dal libro delle assemblee sociali, deve riportare la firma autografa del presidente e del segretario (ove obbligatorio). Il file è inoltre firmato digitalmente dal ‘dichiarante’ (amministratore che sottoscrive digitalmente la domanda di iscrizione). Nella distinta firmata digitalmente (Modello Note) oppure in una dichiarazione allegata l’amministratore ‘dichiarante’ deve autocertificare di aver svolto il raffronto tra la copia ottica e l’originale, come previsto dall’art. 4 c. 1 dpcm 13 novembre 2014.
“Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell’art. 46 del medesimo dpr 445/2000 di aver compiuto con esito positivo il raffronto delle copie per immagine dei documenti allegati alla presente pratica con gli originali cartacei conservati agli atti della società”
c) copia “informatica” di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005) firmato digitalmente quindi dal presidente e dal segretario (ove sia obbligatorio) dell’assemblea dei soci;
d) Il verbale di approvazione può essere riprodotto anche in file informatico non ottico (in formato pdf/A; ISO 19005) nello stesso file deve essere inserita la dichiarazione autocertificata sottostante, che attesta che il file ha contenuti identici all’originale cartaceo conservato agli atti della società.
“Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell’art. 46 del medesimo dpr 445/2000 l’identicità dei contenuti delle copie informatiche allegate alla presente pratica con gli originali cartacei conservati agli atti della società”.
In caso di presentazione da parte Commercialista iscritto all’Albo Sez. A, il firmatario deve apporre su ciascun documento allegato al bilancio la seguente dichiarazione e fornire luogo e numero di iscrizione all’Albo
a) in originale informatico (art. 21, comma 2, del d.lgs 82/2005). In questo caso il file deve essere firmato digitalmente dal presidente e dal segretario dell’assemblea (ove tale figura sia obbligatoria).
b) o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo. In questo caso il verbale, riproducendo l’originale cartaceo tratto dal libro delle assemblee sociali, deve riportare la firma autografa del presidente e del segretario (ove obbligatorio). Il file è inoltre firmato digitalmente dal commercialista incaricato.
Nell’autocertificazione generale riportata nel testo oppure in una dichiarazione allegata a parte, il commercialista deve autocertificare che il file è conforme all’originale. L’autocertificazione ha i seguenti contenuti: “Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, dichiara ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge n. 340/2000 che la presente copia informatica è conforme all’originale cartaceo agli atti della società”.
c) copia “informatica” di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005) firmato digitalmente quindi dal presidente e dal segretario (ove sia obbligatorio) dell’assemblea dei soci;
d) Il verbale di approvazione può essere riprodotto anche in file informatico non ottico (in formato pdf/A; ISO 19005) nello stesso file deve essere inserita anche la dichiarazione autocertificata sottostante, firmata digitalmente dal commercialista, che attesta che il file è conforme all’originale cartaceo conservato agli atti della società.
La dichiarazione, firmata digitalmente dal commercialista, può essere resa una volta per tutte mediante l’autocertificazione di incarico riportata nel testo. Diversamente, se tale autocertificazione non contenesse la dichiarazione di corrispondenza/conformità degli atti e allegati alla domanda, il commercialista incaricato deve rilasciare la presente dichiarazione in calce al file: “Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, dichiara ai sensi dell’art. 31 comma 2- quinquies della Legge 340/2000 che la presente copia informatica è conforme all’originale cartaceo conservato agli atti della società”.
Termine di presentazione: entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea che approva la situazione patrimoniale/bilancio di esercizio.
Albo Cooperative: Da febbraio 2014 il modulo C17 non deve più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro “DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE” integrato nel modello B, in questi casi scarica fac simile CoperativaFacsimile
Per il ritardato deposito del bilancio vengono sanzionati tutti gli obbligati (consiglio di Amministrazione)
se il bilancio è depositato entro i 30 giorni successivi alla scadenza € 91,56
se il bilancio è depositato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza € 274,66
Depositi a rettifica
Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati deve essere presentata una nuova pratica di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto. Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale