Formulario rifiuti (FIR)

Durante il trasporto il rifiuto deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), sul quale sono riportati i dati di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto: Produttore, Trasportatore e Destinatario. Nella parte inferiore il FIR richiede una descrizione della tipologia e della quantità del rifiuto trasportato.

L’unica esenzione prevista dal D.Lgs. 152/06 riguarda il Gestore del Servizio Pubblico.

Per quanto detto, appare evidente l’affinità tra il FIR e la Scheda di Trasporto: con circolare del 24/09/2009 prot. N. 140 il Ministero dei Trasporti ha dichiarato il FIR equipollente alla Scheda di Trasporto alla condizione che sia rispettata l’ipotesi secondo la quale il Produttore del rifiuto, il Committente ed il Caricatore coincidano.

Il Registro dei FIR deve essere cronologicamente numerato e vidimato presso la locale Camera di Commercio, è stato da poco realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a tutti gli operatori che devono compilare un formulario di identificazione del rifiuto di produrre e vidimare autonomamente il FIR, avvalendosi di un servizio online reso disponibile liberamente e gratuitamente dalle Camere di commercio

Quali sono le imprese esentate?

In via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L’esonero dall’obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell’atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell’atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l’impianto cui sono destinati i rifiuti);

2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione;

Carico e scarico

Ulteriori obblighi imposti alle aziende che trasportano rifiuti sono relativi alla compilazione di un registro dove sono raccolte tutte le informazioni legate ai trasporti effettuati, detto Registro di Carico/Scarico.

Il Registro di carico e scarico rifiuti è il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti.

La vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti deve essere effettuata dalla Camera di commercio territorialmente competente

MUD

E’ la dichiarazione di tutti i rifiuti trasportati durante l’anno precedente, nota come Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), è un ulteriore adempimento per le imprese del comparto. In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente in via telematica

  1. Comunicazione Rifiuti;
  2. Comunicazione Veicoli fuori uso;
  3. Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La comunicazione Rifiuti semplificata

È previsto normativamente un adempimento semplice ecco chi può presentare la comunicazione semplificata

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali

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