Nuove regole per la circolazione di prova dei veicoli(Aggiornato al 27 Maggio 2024)

Entrate in vigore il 29 febbraio 2024 le nuove disposizioni che modificano il regime della circolazione di prova dei veicoli. Con la pubblicazione della circolare Ministero dell’Interno n. 15826 del 22/5 u.s. si chiude il cerchio della disciplina sull’autorizzazione alla circolazione di prova, fornendo chiarimenti e interpretazioni autentiche alle novità introdotte dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229.

Cosa cambia:

  • Numero massimo di autorizzazioni: introdotto un tetto massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ad ogni titolare. Il numero varia in base al numero di dipendenti e collaboratori con contratto di agenzia.
  • Rilascio tramite soggetti esterni: confermata la possibilità di ottenere l’autorizzazione tramite soggetti che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
  • Requisiti per il rilascio: il richiedente deve dimostrare, al momento del rilascio o del rinnovo, l’effettivo esercizio dell’attività e il numero di dipendenti e collaboratori con contratto di agenzia.
  • Termine per il rinnovo: il rinnovo deve essere effettuato entro 6 mesi dalla scadenza.
  • Carattere personale: l’autorizzazione è personale e non cedibile.
  • Validità territoriale: l’autorizzazione è valida solo sul territorio nazionale, salvo accordi di reciprocità con altri Stati.
  • Revoca: l’autorizzazione può essere revocata dall’UMC se vengono meno i presupposti che ne hanno determinato il rilascio.
  • Soggetti che possono utilizzare l’autorizzazione: l’autorizzazione può essere utilizzata da un elenco ristretto di soggetti, tra cui fabbriche costruttrici, officine di riparazione e commercianti di veicoli.
  • Ambito di utilizzo: l’autorizzazione consente la circolazione di prova di tutte le categorie di veicoli, anche quelli già immatricolati e quelli radiati per esportazione (in brevi tragitti per il raggiungimento della bisarca).
  • Veicoli immatricolati all’estero: l’autorizzazione italiana non può essere utilizzata su veicoli immatricolati all’estero, a meno che non vi sia un accordo di reciprocità. I veicoli esteri possono circolare sul territorio nazionale solo con la targa prova rilasciata dal competente Stato estero.
  • Soggetti a bordo del veicolo: a bordo del veicolo durante la circolazione di prova deve esserci almeno uno dei seguenti soggetti:
    • Il rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione
    • Un dipendente o un agente dell’impresa titolare dell’autorizzazione
    • Un dipendente di società controllata o collegata all’impresa titolare dell’autorizzazione, con un rapporto di collaborazione con il titolare dell’autorizzazione I soggetti diversi dal rappresentante dell’impresa titolare devono essere muniti di apposita delega.
  • Posizione della targa di prova: la targa di prova deve essere esposta posteriormente al veicolo. Sui veicoli già immatricolati, la targa di prova deve essere collocata nella parte posteriore del mezzo in modo da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.
  • Sanzioni: l’utilizzo non conforme dell’autorizzazione alla circolazione di prova è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 98 cds.

Per maggiori dettagli, consulta la circolare 15826 del Ministero dell’Interno del 22/5 u.s.

Cosa fare se hai già un’autorizzazione alla circolazione di prova:

  • Se la tua autorizzazione è stata rilasciata prima del 29 febbraio 2024, potrai continuare a utilizzarla fino alla sua scadenza.
  • Se hai bisogno di rinnovare la tua autorizzazione, dovrai attenerti alle nuove disposizioni.

Fonti:


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