
La Legge 105/2025 ha introdotto nuove regole per le targhe di prova: cambiano i limiti di rilascio e si ampliano i soggetti abilitati, anche nei porti. Scopri cosa fare.
Targhe di prova: nuove regole e soggetti ammessi con la Legge 105/2025
Dal 20 luglio 2025 sono operative le nuove disposizioni previste dalla Legge 105/2025, che ha convertito il Decreto-Legge 73/2025, introducendo importanti novità per le targhe di prova. Le modifiche riguardano sia i criteri di rilascio, sia l’elenco dei soggetti legittimati a ottenere tali autorizzazioni.
🔧 Rilascio delle targhe di prova: nuovi criteri
Il numero massimo di targhe di prova rilasciabili a un’impresa è ora limitato al numero complessivo di:
- Dipendenti effettivi dell’azienda;
- Collaboratori funzionali, stabilmente coinvolti nelle attività, purché attestati da documentazione idonea e specifica delega.
Questo criterio si applica alle targhe utilizzate per:
- Prove tecniche, costruttive e sperimentali;
- Dimostrazioni e navettamenti;
- Allestimenti e trasferimenti veicoli;
- Finalità commerciali con veicoli non ancora immatricolati.
⚓ Nuovi soggetti ammessi: imprese portuali e retroportuali
La grande novità introdotta dalla legge riguarda le imprese che operano in ambito portuale.
Ora possono ottenere targhe di prova anche le imprese autorizzate a svolgere:
- Attività di imbarco e sbarco di veicoli da e verso navi;
- Movimentazione di veicoli non immatricolati nei porti o tra porti e aree retroportuali, in attesa della consegna finale.
Per queste imprese, il numero massimo di targhe di prova è pari alla somma di:
- Dipendenti operativi direttamente impiegati;
- Dipendenti e soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo (ex art. 17, Legge 84/1994), utilizzati regolarmente dall’impresa.
La condizione per il rilascio è l’attestazione della competente Autorità di sistema portuale, che certifica i dati dichiarati.
👤 Chi può utilizzare la targa di prova?
I veicoli con targa di prova possono trasportare:
- Solo il conducente e un passeggero,
- che deve essere il titolare dell’autorizzazione, un dipendente o un collaboratore funzionale regolarmente autorizzato.
Violazioni a queste condizioni comportano sanzioni secondo l’art. 98, comma 3, del Codice della Strada.
📌 Cosa devono fare le imprese
✔ Verificare il numero di targhe attive rispetto al personale disponibile;
✔ Documentare i rapporti di collaborazione funzionale dove previsti;
✔ Le imprese portuali devono ottenere certificazione dall’Autorità di sistema portuale;
✔ Aggiornare le procedure interne e le deleghe aziendali.
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