La Legge 105/2025 ha introdotto nuove regole per le targhe di prova: cambiano i limiti di rilascio e si ampliano i soggetti abilitati, anche nei porti. Scopri cosa fare.


Dal 20 luglio 2025 sono operative le nuove disposizioni previste dalla Legge 105/2025, che ha convertito il Decreto-Legge 73/2025, introducendo importanti novità per le targhe di prova. Le modifiche riguardano sia i criteri di rilascio, sia l’elenco dei soggetti legittimati a ottenere tali autorizzazioni.

Il numero massimo di targhe di prova rilasciabili a un’impresa è ora limitato al numero complessivo di:

  • Dipendenti effettivi dell’azienda;
  • Collaboratori funzionali, stabilmente coinvolti nelle attività, purché attestati da documentazione idonea e specifica delega.

Questo criterio si applica alle targhe utilizzate per:

  • Prove tecniche, costruttive e sperimentali;
  • Dimostrazioni e navettamenti;
  • Allestimenti e trasferimenti veicoli;
  • Finalità commerciali con veicoli non ancora immatricolati.

La grande novità introdotta dalla legge riguarda le imprese che operano in ambito portuale.

Ora possono ottenere targhe di prova anche le imprese autorizzate a svolgere:

  • Attività di imbarco e sbarco di veicoli da e verso navi;
  • Movimentazione di veicoli non immatricolati nei porti o tra porti e aree retroportuali, in attesa della consegna finale.

Per queste imprese, il numero massimo di targhe di prova è pari alla somma di:

  • Dipendenti operativi direttamente impiegati;
  • Dipendenti e soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo (ex art. 17, Legge 84/1994), utilizzati regolarmente dall’impresa.

La condizione per il rilascio è l’attestazione della competente Autorità di sistema portuale, che certifica i dati dichiarati.

I veicoli con targa di prova possono trasportare:

  • Solo il conducente e un passeggero,
  • che deve essere il titolare dell’autorizzazione, un dipendente o un collaboratore funzionale regolarmente autorizzato.

Violazioni a queste condizioni comportano sanzioni secondo l’art. 98, comma 3, del Codice della Strada.

Verificare il numero di targhe attive rispetto al personale disponibile;
Documentare i rapporti di collaborazione funzionale dove previsti;
✔ Le imprese portuali devono ottenere certificazione dall’Autorità di sistema portuale;
✔ Aggiornare le procedure interne e le deleghe aziendali.

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