Veicoli per il Trasporto di Merci su Strada: Locazione Senza Conducente – Analisi articolo 24 del Decreto Legge n. 69/2023

Intervenuta la Circolare DG sicurezza stradale e autotrasporto Div 5 prot. 25355 del 17 novembre 2023 sulla locazione senza conducente di veicoli da parte delle imprese Italiane di trasporto cose conto terzi. La novità più importante è la possibilità per un’impresa italiana trasporto cose per conto terzi, di prendere in locazione senza conducente veicoli di qualunque massa complessiva sia in Italia che in un qualsiasi Stato Membro dell’Unione Europea, indifferentemente per trasporti nazionali, internazionali o di cabotaggio

Il panorama del trasporto merci su strada sta attraversando significative trasformazioni normative, con particolare riferimento all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente. Questo cambio di prospettiva è evidente nell’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, che ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022.

In sintesi, l’articolo 24 ha introdotto diverse innovazioni regolatorie, influenzando l’articolo 84 del Codice della strada. Tra le modifiche più rilevanti:

  1. Utilizzo Nazionale e Internazionale: I veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati sia per trasporti nazionali che internazionali, ampliando le possibilità rispetto alle normative precedenti.
  2. Noleggio da Imprese Nazionali e dell’UE: I veicoli possono essere noleggiati da qualsiasi impresa avente sede nel territorio nazionale o in un altro Stato membro dell’Unione europea, a condizione che siano immatricolati secondo le leggi di qualunque Stato membro.
  3. Utilizzo di Veicoli da Imprese Straniere: Un’impresa italiana di trasporto può utilizzare veicoli locati senza conducente di proprietà di un’impresa di un altro Stato membro dell’UE, senza necessità di autorizzazioni specifiche per l’attività di trasporto merci su strada.
  4. Peso Massimo e Tipologia dei Veicoli: Veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano un peso massimo non superiore a 6 tonnellate.
  5. Condizioni per l’Utilizzo: L’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni specificate nell’articolo 84 co. 4-ter, garantendo che il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo noleggia.

La normativa introduce anche l’obbligo di registrazione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) del numero di targa del veicolo locato, gestito dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Per agevolare l’adeguamento delle imprese alla nuova normativa, è stato sviluppato l’applicativo REN-Noleggi. Le imprese devono registrare i veicoli locati, sia italiani che esteri, prima dell’utilizzo, con un’attenzione particolare per i contratti stipulati prima del 15 gennaio 2024.

Le imprese che svolgono trasporto di merci su strada in conto terzi, iscritte al REN, sono tenute a comunicare i dati necessari per l’inserimento nell’applicativo REN-Noleggi. Tale obbligo non si applica alle imprese di autotrasporto iscritte solo all’Albo nazionale degli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, né alle imprese esercenti trasporto di merci in conto proprio.

L’adeguamento finanziario delle imprese è cruciale, in quanto la disponibilità di veicoli locati incide sull’idoneità finanziaria prevista dal regolamento (UE) 1071/2009. Le imprese devono essere in grado di adeguare immediatamente il valore dell’idoneità finanziaria in caso di incapienza.

La documentazione da tenere a bordo dei veicoli include il contratto di locazione, il contratto di lavoro del conducente (se diverso dal locatore) e la ricevuta di registrazione, che non è obbligatoria da esibire durante i controlli.

Queste disposizioni chiave mirano a garantire la conformità delle imprese alle normative vigenti, promuovendo al contempo la trasparenza e l’efficienza nel settore del trasporto di merci su strada.

Requisiti di Idoneità Finanziaria e di Stabilimento nell’Utilizzo di Veicoli a Noleggio Senza Conducente per il Trasporto di Merci su Strada

L’articolo affronta aspetti critici relativi ai requisiti di idoneità finanziaria e stabilimento nel contesto dell’utilizzo di veicoli a noleggio senza conducente per il trasporto di merci su strada, come definito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 69/2023.

Idoneità Finanziaria e Veicoli a Noleggio

In conformità con l’articolo 7 del regolamento (UE) 1071/2009, l’idoneità finanziaria dell’impresa viene influenzata dalla disponibilità di veicoli acquisiti attraverso contratti di locazione. La norma stabilisce che l’impresa deve essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari durante l’esercizio contabile annuale.

È importante sottolineare che la tipologia di utilizzo del veicolo, che sia a titolo di proprietà, locazione o altro, è irrilevante ai fini del calcolo dell’idoneità finanziaria. L’impresa locataria è obbligata, salvo ulteriori verifiche da parte dell’UMC (Ufficio di Motorizzazione Civile), ad adeguare immediatamente il valore dell’idoneità finanziaria in caso di incapienza. La documentazione relativa a questo adeguamento deve essere inviata all’UMC competente.

Un’eccezione notevole è rappresentata dalla locazione di veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate, che, se registrati in REN-Noleggi e l’impresa è iscritta al Registro Elettronico Nazionale, non incide sul valore dell’idoneità finanziaria.

Requisito di Stabilimento

Per ottenere l’autorizzazione all’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, l’impresa deve dimostrare la disponibilità del veicolo, detenuto

Per ulteriori informazioni e assistenza sulla corretta applicazione della normativa riguardante l’utilizzo di veicoli a noleggio senza conducente per il trasporto di merci su strada, vi invitiamo a rivolgervi direttamente a Cosmilano. Il team di esperti è a vostra disposizione per fornire consulenza personalizzata e supporto nelle pratiche amministrative necessarie

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